Art. 7.

      1. Se i proprietari non danno esecuzione al progetto di recupero di cui all'articolo 1 nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, il comune attua il medesimo progetto di recupero mediante occupazione temporanea per una durata atta a consentire la realizzazione dell'intervento e il recupero dei costi sostenuti, concedendo a tale fine l'immobile in locazione al canone stabilito ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.